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La valutazione previsionale viene richiesta in base all’art. 8 della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 per prevedere e valutare l’effetto del suono generato da un’attività o infrastruttura sul territorio circostante; in particolare viene richiesta per il rilascio della Concessione edilizia di nuovi impianti e infrastrutture produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Al completamento dell’insediamento vengono eseguiti rilievi strumentali per la valutazione della compatibilità acustica rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente (limiti di emissione, di immissione e differenziali in riferimento alla zonizzazione acustica del territorio).
La valutazione previsionale di clima acustico viene richiesta in base all’art. 8 della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95, al fine di verificare che il clima acustico dell’area analizzata non sia acusticamente inquinato; in particolare viene richiesta per il rilascio della concessione edilizia di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi a opere potenzialmente inquinanti.
Tutta la documentazione relativa all’inquinamento acustico è redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della menzionata Legge Quadro.
Con modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) si identifica la dichiarazione telematica da effettuare annualmente da soggetti obbligati alla Camera di Commercio di pertinenza.
Generalmente la scadenza per la presentazione è fissata il 30 aprile di ogni anno; per il 2019 è fissata, in via straordinaria, il 22 giugno.
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è necessaria per l’esercizio delle installazioni in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.
L’AIA sostituisce inoltre le autorizzazioni ambientali elencate all’allegato IX della parte seconda del D.lgs. 152/06 necessarie per l’esercizio delle attività svolte e degli impianti presenti presso l’installazione.
Per il procedimento di autorizzazione è prevista la convocazione della Conferenza dei Servizi alla quale sono invitate le Amministrazioni Competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione.
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo ambientale che sostituisce in un unico titolo, diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
L’AUA deve obbligatoriamente essere richiesta dalle piccole e medie imprese (come definite dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 all’art. 2) e dagli stabilimenti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che siano assoggettati al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ecc).
Gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera devono conseguire un’autorizzazione preventiva finalizzata alla prevenzione e limitazione dell’inquinamento atmosferico, secondo le disposizioni della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Alcune tipologie di impianti e attività (ricomprese nella parte I dell’allegato IV alla parte Quinta) hanno emissioni in atmosfera che il Legislatore ha ritenuto scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico: gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente queste tipologie non sono sottoposti ad autorizzazione.
Per le specifiche categorie di stabilimenti (ricompresi nella parte II dell’allegato IV alla parte quinta) il Legislatore ha stabilito che le Regioni possono adottare autorizzazioni di carattere generale alle quali è possibile aderire attraverso procedure semplificate di autorizzazione.
Per tutti gli altri stabilimenti che non fanno capo alle due eccezioni sopra indicate, deve essere richiesta un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera attivando un procedimento autorizzativo ordinario al quale possono partecipare altri Soggetti Competenti (Comune, ARPA), che può prevedere l’istituto della Conferenza dei Servizi e che si conclude con un atto espresso da parte dell’Autorità Competente.
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali vanno preventivamente autorizzati così come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L’art. 74 definisce scarico industriale, ovvero acque reflue industriali “Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.