Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del DL n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del PNRR in esso contenute, si dà ufficialmente il via libera al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. In particolare, ammontano a 6,3 miliardi di euro le risorse stanziate per la transizione green e digitale delle imprese che andranno suddivise come segue:
- 780 milioni per i beni strumentali;
- 890 milioni per autoconsumo e autoproduzione;
- 630 milioni per la formazione.
Il decreto legge è operativo dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi da sabato 2 marzo 2024, e dovrà essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. Per la sua applicazione è necessario attendere un importante decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni, ovvero entro l’1 aprile.
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell’azienda. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le agevolazioni sono rivolte a coloro che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nel periodo 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici. Saranno ad esempio agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (Piano Transizione 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).
Nel dettaglio, sono agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181);
- le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali (fino ad un massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo);
- le spese per software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- le spese per software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, ovvero:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Questa maggiorazione non è limitata al costo dei moduli, ma si estende al costo dell’intero impianto fotovoltaico. Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Piano Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa agli impianti fotovoltaici e non anche ai beni strumentali e alla formazione.
Il credito d’imposta è concesso in base alle seguenti percentuali considerando il singolo anno di investimento:
- 35% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per gli investimenti oltre i 10 milioni fino a un massimo di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono invece le seguenti:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
In definitiva, il credito d’imposta è calcolato in percentuale al costo degli investimenti, variando a seconda della grandezza dell’impresa e della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguibile. La riduzione dei consumi è misurata annualmente rispetto agli esercizi precedenti e, per le nuove imprese, in base a uno scenario controfattuale.
Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare documentazione certificata da un valutatore indipendente. Tale certificazione attesta sia la riduzione prevista dei consumi energetici prima degli investimenti (ex ante) che l’effettiva realizzazione degli stessi (ex post). L’agevolazione è subordinata a controlli effettuati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che verifica il rispetto dei requisiti tecnici e dei presupposti.
- Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
- Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24. L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.