IL NUOVO ACCORDO “UNICO” RIGUARDANTE LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il 17/04/2025 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo Unico riguardante la Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

L’intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore, stabilendo nuove regole su:

  • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei Datori di Lavoro;
  • modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
  • monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.

Il nuovo accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione ed i corsi di aggiornamento destinati a Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti.

Introduce inoltre nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche e istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati.

Vengono anche regolamentati l’organizzazione dei corsi – con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente – e le modalità di erogazione verifica finale.

Infine, il testo classifica chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa.

Le novità sono numerose e significative, tra cui:

  1. Il corso per Datore di Lavoro: formazione di 16 ore suddivisa in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edili che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.
  2. ⁠La nuova definizione dei corsi per i Preposti: corso di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.
  3. Formazione per Dirigenti: si riduce a 12 ore con un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni.
  4. ⁠L’introduzione di nuovi corsi per ambienti confinati: formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
  5. Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici:
  • macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.
  1. ⁠La verifica dell’efficacia: a cui dovrà provvedere il Datore di Lavoro entro massimo un anno dall’erogazione della formazione.
  2. ⁠La nuova definizione dei soggetti formatori: l’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando tre categorie:
  • Soggetti istituzionali;
  • Soggetti accreditati;
  • Altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.

Disposizioni transitorie:

  • In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dall’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’accordo.
  • Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
  • I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

 

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CSIA S.r.l. – Sicurezza sul Lavoro – Torino – Milano