Come già più volte analizzato, il DL 146/2021 ha introdotto importanti riforme per quanto riguarda la formazione e il ruolo del Preposto. Tali modifiche avrebbero dovuto essere specificate nel nuovo Accordo Stato Regioni entro lo scorso 30 giugno 2022, la cui pubblicazione però non è avvenuta.

Occorre pertanto fare chiarezza:

L’obbligo del mancato aggiornamento biennale sarà sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell’INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.

Pertanto:

  • tutti coloro che hanno effettuato il corso formazione/aggiornamento preposti dal 21/12/2021 avranno scadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021.
  • tutti coloro che hanno effettuato il corso formazione/aggiornamento preposti prima del 21/12/2021 dovranno effettuare il corso con scadenza quinquennale purché entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione) e successivamente biennale.

L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023.

Per approfondimenti e/o chiarimenti in merito:

CSIA S.r.l. – Sicurezza sul Lavoro – Torino – Milano