Le novità del D.Lgs. 179/2026
Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 e con entrata in vigore il 23 ottobre 2026, interviene su diversi aspetti dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Tra le disposizioni del decreto, l’articolo 42 riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e introduce indicazioni sulla valutazione dei rischi e sull’informazione e formazione dei lavoratori in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale e valutazione dei rischi
L’introduzione di strumenti AI può modificare il modo in cui vengono organizzate e svolte le attività lavorative. Per questo, il comma 2 dell’articolo 42 prevede che il loro utilizzo sia considerato nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 quando incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza.
Occorre quindi conoscere gli strumenti utilizzati dall’azienda, le loro funzioni e le attività dei lavoratori coinvolti, per valutarne gli effetti sulla salute e sicurezza.
Per esempio, un sistema che assegna compiti o stabilisce priorità potrebbe modificare i carichi e i ritmi di lavoro, con possibili effetti sullo stress lavoro-correlato dei lavoratori. Sono aspetti da valutare in riferimento alle condizioni concrete di utilizzo degli stessi.
Quando diventa necessario integrare il DVR
L’utilizzo dell’AI può richiedere un’integrazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) quando introduce rischi che non sono ancora stati considerati o quando modifica quelli già valutati.
Occorre quindi verificare se il DVR consideri già i rischi legati ai sistemi di AI impiegati e se le misure di prevenzione e protezione adottate siano adeguate. L’articolo 42 non richiede un documento separato: questi aspetti devono essere valutati nell’ambito del DVR aziendale, integrandolo quando necessario.
Formazione e informazione dei lavoratori
Il comma 3 richiede al datore di lavoro di assicurare un’adeguata formazione e informazione sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di AI e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
L’articolo 42 non stabilisce un numero minimo di ore, un programma standard o una periodicità fissa di aggiornamento. Questi aspetti devono essere definiti in relazione ai rischi e agli effettivi utilizzi, coordinando il percorso con gli obblighi formativi applicabili in materia di salute e sicurezza.
La formazione deve quindi aiutare i lavoratori a utilizzare gli strumenti nel proprio contesto operativo, comprendendone i limiti e conoscendo le istruzioni aziendali da seguire.
Per esempio, quando un assistente AI viene utilizzato per consultare procedure di sicurezza, sarebbe utile affrontare il controllo delle risposte, la gestione di eventuali indicazioni errate e le modalità per chiedere supporto. Una spiegazione generale del funzionamento dell’AI deve quindi essere accompagnata da contenuti riferiti ai rischi ed alle misure adottate dall’azienda.
L’AI come strumento di prevenzione
L’Articolo 42 prevede inoltre che il Ministero del Lavoro promuova l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale anche come strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Questa disposizione non introduce un obbligo per le aziende di adottare sistemi di AI per la prevenzione.
Da dove partire
Per le aziende che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, il primo passo è individuare gli strumenti e le attività coinvolte, verificarne gli effetti sulla salute e sicurezza e definire gli eventuali interventi sulla valutazione dei rischi, sulle procedure e sulla formazione.
L’obiettivo è fare in modo che l’introduzione di questi strumenti sia accompagnata da misure adeguate e da indicazioni comprensibili per i lavoratori.
CSIA si conferma come sempre a disposizione per eventuali approfondimenti.
